PEC:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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La Normativa di Riferimento per il
servizio di PEC è costituita da:
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DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U.
28 aprile 2005, n. 97) disciplina le
modalità di utilizzo della PEC non solo
nei rapporti con la PA, ma anche tra
privati cittadini;
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Decreto Ministeriale 2 novembre 2005
contenente le “Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata",
pubblicato nella G.U. del 15 novembre
2005, n. 266, che specifica tutti i
requisiti tecnico-funzionali che devono
essere rispettati dalle piattaforme
utilizzate dai Gestori accreditati per
erogare il servizio;
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La Normativa Primaria - art 15, comma 2,
della legge 59/97:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge”
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L. 3/2003 art 27 - collegato alla
finanziaria 2003
(Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione)
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7. Il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie assicura il raccordo con
il Ministro per la funzione pubblica
relativamente alle innovazioni che
riguardano l’ordinamento organizzativo e
funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
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8. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge
sono emanati uno o più regolamenti, ai
sensi dell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione e dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per introdurre nella disciplina
vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti obiettivi:
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...e) estensione dell’uso della
posta elettronica nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
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Codice dell'Amministrazione Digitale
- D.L. del 7 marzo 2005, n. 82
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Art. 6 Le pubbliche
amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata per ogni scambio
di documenti e informazioni con i
soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
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Art. 47 Le pubbliche
amministrazioni devono istituire almeno
una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta
elettronica certificata.
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Art. 48 La trasmissione
telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e
di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica
certificata
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